Gratuito e totalmente conforme alla normativa fiscale, lo scontrino digitale è la soluzione innovativa in grado di rispondere contemporaneamente alle normative fiscali vigenti e all’esigenza pratica di non dover stampare lo scontrino, risparmiando così tempo, costi di stampa e limitando l’emissione di materiali inquinanti come la carta chimica su cui sono stampati i documenti commerciali.
Ma qual è la differenza tra scontrino digitale e scontrino elettronico? E quali sono state le normative fiscali che hanno portato all’evoluzione dallo scontrino cartaceo alla nuova versione immateriale?
Per fare chiarezza abbiamo raccolto le principali informazioni in questo post, a partire dalla definizione di scontrino elettronico e a quanto viene previsto dalle normative fiscali sull’emissione dello scontrino e la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Per chiarire di cosa si parla quando viene citato lo “scontrino elettronico” è comodo fare un esempio pratico.
Mario Rossi entra nel negozio Yblit Electronics per acquistare un tablet.
Completata la transazione, l’esercente userà il suo sistema di cassa per inviare l’ammontare al Registratore Telematico e stampare lo scontrino.
Succederanno tre cose:
In sintesi:
Quest’ultimo, in alcuni contesti è stato definito “scontrino elettronico”, anche se come abbiamo visto è molto distante dalla comune idea di “scontrino”.
La procedura che abbiamo descritto, dopo diverse proroghe e slittamenti, è diventata obbligatoria per tutti a partire dallo scorso 1° gennaio 2022, anche se l’introduzione del concetto di “trasmissione telematica dei corrispettivi” risale già al 2017 e i primi obblighi di trasmissione telematica del registro elettronico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate sono del 2019.
Come visto in precedenza, tutto il meccanismo descritto ruota attorno al registratore telematico.
L’Agenzia delle Entrate definisce il Registratore Telematico (RT) un dispositivo dotato di modulo fiscale con capacità di memorizzare la singola operazione e, al tempo stesso, di emettere il documento commerciale di vendita, reso o annullo al consumatore, predisporre e sigillare elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e, infine, trasmettere automaticamente il file al sistema dell’Agenzia delle Entrate in modo sicuro.
Quindi il Registratore Telematico dovrà essere in grado di:
Per il consumatore, invece, non cambia nulla. Lo scontrino cartaceo, ovvero il documento commerciale, diventa solo la prova “tangibile” dell’avvenuta registrazione della transazione sul RT. È utilizzabile per un cambio merce presso il punto vendita, o come prova d’acquisto per usufruire della garanzia ma non ha valenza fiscale.
Nella stragrande maggioranza dei casi è obbligatorio registrare la transazione tramite Registratore Telematico ed emettere il documento commerciale (ovvero lo scontrino), a fronte della vendita di un prodotto o di un servizio.
Esistono però alcune limitate eccezioni ed esenzioni. Tra le più importanti ricordiamo:
A rispondere riguardo le multe per chi non emette lo scontrino elettronico o non trasmette i corrispettivi è la stessa Agenzia delle Entrate nelle sue FAQ:
In particolare, la sanzione è pari al 90% dell’imposta se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi). Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 90%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.
Lo scontrino cartaceo ha però alcuni svantaggi:
Ecco quindi perché nasce lo scontrino digitale: in questo caso parliamo correttamente dell’equivalente elettronico dello scontrino cartaceo, ovvero del documento commerciale. Ha le stesse funzioni e la stessa valenza, ma è completamente immateriale.
Per garantirne l’autenticità, su ogni scontrino digitale è apposta in automatico una firma elettronica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta la provenienza e la sua inalterabilità. In questo modo, l’esercente non deve più stampare e consegnare al cliente lo scontrino in formato cartaceo, ma può inviarlo a quest’ultimo in formato PDF via email, WhatsApp, o mostrandogli un QRcode.
È importante sottolineare che la soluzione dello scontrino digitale non modifica in alcun modo la normativa di contabilizzazione e di invio corrispettivi per l’esercente, ma è un’ulteriore opportunità che offre a quest’ultimo numerosi vantaggi.
Sono molto significativi anche quelli in termini di sostenibilità economica e ambientale, in quanto lo scontrino digitale permette di evitare l’uso della carta utilizzata per gli scontrini fisici, una carta che contiene il bisfenolo: sostanza plastica, inquinante e non riciclabile, e che quindi va smaltita nei rifiuti indifferenziati. Inoltre, il fatto di non dover più gestire e conservare le ricevute cartacee permette di semplificare notevolmente le operazioni in store, a partire dalla possibilità per chi fa servizio al tavolo di non doversi recare in cassa e consegnare lo scontrino cartaceo ai clienti, riducendo, tra l’altro, i tempi di attesa.
Lo scontrino digitale comporta numerosi vantaggi anche per il cliente: ricevendolo via email direttamente in formato PDF sarà possibile averlo sempre a disposizione come prova d’acquisto e per richiedere le detrazioni fiscali, far valere i diritti di garanzia su prodotti e servizi o registrare note spese. Ha quindi la stessa validità e le stesse funzioni di uno scontrino di cortesia cartaceo.
Ogni scontrino è caratterizzato da tre parti: un’intestazione - personalizzabile attraverso elementi interattivi, come ad esempio collegamenti al sito web e canali social - il corpo del documento con i dettagli dello scontrino e in coda una sezione - anch’essa personalizzabile - con la mappa del punto vendita in cui è stato rilasciato. Inoltre, il commerciante può ulteriormente personalizzare lo scontrino digitale aggiungendo nell'email che sarà inviata al cliente informazioni utili e promozioni in un'ottica di fidelizzazione e marketing.
Scegliendo di inviare lo scontrino via email, al momento del pagamento è sufficiente che il cliente lasci all’esercente il proprio contatto, al quale verrà successivamente inviato lo scontrino in formato PDF. A questo proposito, la soluzione presta particolare attenzione al tema privacy, in quanto l'indirizzo di posta elettronica inserito dal cliente al momento del pagamento può essere usato esclusivamente per l’invio della ricevuta e deve essere eliminato subito dopo.
Diverso è il caso del cliente fidelizzato in possesso di fidelity card, che ha già firmato il consenso privacy, e per il quale la procedura di pagamento risulta ancora più semplice e rapida, essendo i dati già memorizzati dal sistema.
L’attivazione dello scontrino digitale su Tilby è completamente gratuita: è sufficiente essere in possesso del registratore telematico nativo Epson, leader mondiale in ambito tecnologico con soluzioni di stampa innovative.
Attualmente si tratta di un’opzione disponibile solo attraverso l’utilizzo combinato del punto cassa Tilby e dell’RT Epson, poiché l’infrastruttura tecnologica necessaria per l’emissione dello stesso attualmente non è messa a disposizione da nessun altro device.